Art. 122.
(Sezioni per persone affette da infermità fisica in condizioni di cronicità o affette da minorazione fisica).

      1. Sono predisposte apposite sezioni per le persone affette da infermità fisica in condizioni di cronicità e per persone affette da minorazione fisica, che non possono trovare adeguata assistenza nelle sezioni ordinarie anche se assistite da un compagno di esecuzione quale badante o piantone.
      2. La esigenza di assegnazione nelle sezioni è accertata dal servizio sanitario e viene verificata semestralmente o con scadenze più brevi nei casi con maggiori possibilità di evoluzione.
      3. Le sezioni sono realizzate per ogni regione o gruppi di regioni, secondo le esigenze.
      4. Nelle sezioni, sia con la rimozione delle barriere architettoniche, sia con l'assistenza di un compagno, come indicato al comma 1, particolarmente nei casi in cui le persone interessate non sono autosufficienti, sono attuati gli interventi utili a ridurre le limitazioni del regime di vita. Le camere di pernottamento sono tenute

 

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aperte e devono essere disponibili locali comuni, facilmente accessibili.
      5. Le persone interessate hanno diritto a partecipare alle attività di osservazione e trattamento per loro possibili e, se non sono autosufficienti e le attività si svolgono fuori dalla sezione, ad essere accompagnate dove le stesse si svolgono.
      6. Le situazioni di cui al comma 5, con apposita relazione sanitaria sulla incompatibilità o sulle limitazioni di compatibilità con lo stato di detenzione, sono segnalate alle autorità giudiziarie competenti a conoscere del mantenimento o meno dello stato di detenzione.